Dopo la richiesta di un nuovo Governo da parte di Renzi, si apre ufficialmente una Crisi di Governo. Per noi impallinati di politica, quel che accadrà è abbastanza chiaro, ma mi rendo conto che non tutti si interessano alle procedure repubblicane ed è facile perdersi nella selva di regole, prassi, usi e dettati costituzionali. Non esprimerò giudizi su quanto sta accadendo, mi limito semplicemente a descrivere, nella maniera più semplice possibile, i prossimi passi e i possibili scenari.
Le dimissioni sono legittime?
Con la richiesta della Direzione Nazionale del Partito Democratico (il più importante organo collegiale del Partito), Enrico Letta ha deciso di rassegnare le sue dimissioni. Punto primo: non era tenuto da nessuna norma a farlo. Quella di rimettere il suo mandato nelle mani del Presidente della Repubblica stata una sua libera scelta. Una volta accettate dal Presidente, il Governo è dimissionario e non è necessario che il Parlamento voti la fiducia.
La Costituzione della Repubblica, infatti, norma la formazione dei Governi, ma non loro dissoluzione.
Gli articoli di riferimento sono il 92, il 93 ed il 94. Quello che qui interessa è il 94 che recita:
“Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.”
Come si vede, non c’è scritto che il Governo, per terminare il suo mandato, deve essere sfiduciato dal Parlamento.
È nel diritto di Enrico Letta presentare le proprie dimissioni, come lo è per qualunque cittadino che decidesse di interrompere il suo contratto di lavoro. Certamente il ruolo e il prestigio della posizione rendono le dimissioni un atto molto significativo, ma nessuno, né il Parlamento, né il Presidente della Repubblica, può obbligare chicchessia a continuare un incarico contro la sua volontà.
Le motivazioni ufficiali delle dimissioni, sono state rese note dagli uffici del Presidente della Repubblica e sono le seguenti:
Esse (le dimissioni, ndr) conseguono necessariamente al deliberato assunto ieri – in forma pubblica e con l’espresso consenso dei Presidenti dei rispettivi gruppi parlamentari – dalla Direzione del Partito Democratico a favore di un mutamento della compagine governativa. Essendogli così venuto meno il determinante sostegno della principale componente della maggioranza di governo, il Presidente del Consiglio ritiene che a questo punto un formale passaggio parlamentare non potrebbe offrire elementi tali da indurlo a soprassedere dalle dimissioni, anche perché egli non sarebbe comunque disponibile a presiedere governi sostenuti da ipotetiche maggioranze diverse.
Il Presidente della Repubblica ha ritenuto inutile chiedere al Parlamento un voto palese per formalizzare la sfiducia delle Camere nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, le dimissioni sono pienamente legittime e non è vero che il Governo deve essere esplicitamente sfiduciato dal Parlamento. Anzi, a dirla tutta, nella storia Repubblicana italiana ciò è avvenuto per 2 volte, entrambe mentre era Presidente del Consiglio Romano Prodi
Renzi è già Presidente del Consiglio?
La risposta breve è: no.
“Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.”
In questo momento, nessuno ha ancora l’incarico perché si devono svolgere quelle che vengono chiamate “consultazioni”. Esse sono dei colloqui che il Presidente della Repubblica ha con delle personalità ritenute rilevanti. Non sono espressamente richieste dalla Costituzione, ma la prassi e il galateo istituzionale le prevedono. Di norma, vengono sentiti i Presidenti delle due Camere, gli ex Presidenti della Repubblica, le delegazioni dei partiti rappresentati in Parlamento.
Non essendo previste dalla Legge, le consultazioni potrebbero essere omesse, ma sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica; evento, questo, che allungherebbe l’elenco delle eccezioni al galateo istituzionale aperto con la rielezione del Presidente della Repubblica (anch’essa legittima, ma mai avvenuta prima).
Una volta che si sono svolte le consultazioni, il Presidente della Repubblica affida l’incarico di formare un Governo alla personalità che egli ritiene possa avere la fiducia delle Camere. L’incarico può essere esplorativo, quando le consultazioni non hanno dato un esito chiaro o pieno, quando il Presidente ha avuto delle indicazioni precise.
Presumibilmente, questa volta, toccherà a Matteo Renzi, neo segretario del partito di maggioranza relativa in entrambe le Camere.
Una volta che il Presidente conferisce l’incarico, tuttavia, ancora non siamo arrivati ad avere un Presidente del Consiglio. Infatti, sempre per prassi Costituzionale, l’incaricato accetta con riserva e svolge delle consultazioni per redigere la lista dei Ministri che, secondo l’articolo 92 della Costituzione, sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Una volta svolte anche queste consultazioni, il Presidente conferisce l’incarico vero e proprio emanando dei decreti presidenziali: quello di nomina del Presidente del Consiglio, quello di nomina dei Ministri e quello di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.
Solo in questo momento Matteo Renzi sarà Presidente del Consiglio.
Si fa un gran parlare di lui come capo del Governo, in quanto, come accennato sopra, segretario del partito di maggioranza relativa. Risulta difficile immaginare che qualcun altro possa prendere il suo posto ma, in via del tutto teorica, questo è possibile.
Una volta accettato l’incarico, il Presidente del Consiglio e i Ministri prestano giuramento e, entro 10 giorni si presentano alle Camere per ottenere la fiducia (come da art. 94, riportato più sopra). Se il Governo non dovesse ottenere la fiducia, si ricomincia da capo o, in alternativa, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere e indice nuove elezioni.
A proposito:
Perché non si va subito a nuove elezioni?
Non si va a nuove elezioni perché è potere del Presidente della Repubblica sciogliere le Camere e questa è una scelta che spetta solo ed esclusivamente a lui, sentiti i Presidenti delle Camere (articolo 88 della Costituzione). Il Presidente ha già dichiarato che non procederà allo scioglimento, pertanto si andrà avanti con le Consultazioni.
È ragionevole supporre che, in caso non si riuscisse a formare un Governo, il Presidente procederebbe con lo scioglimento delle Camere e con l’indizione di nuove elezioni.
La bocciatura da parte della Corte Costituzionale della legge elettorale è un fatto grave, certamente, ma la stessa Corte ha dichiarato legittimo il Parlamento, pertanto è falso che sia un Parlamento incostituzionale ed è falso anche che non si possa andare a votare perché non c’è una legge elettorale. La corte ha, infatti, bocciato alcuni aspetti della Legge elettorale, ma ha lasciato in vigore il testo modificato.
Renzi non è parlamentare, può fare il Presidente del Consiglio?
Si. A norma dell’articolo 92 della Costituzione, il Presidente del Consiglio è scelto dal Presidente della Repubblica. La legge non prevede limitazioni su chi possa svolgere l’incarico.
In ogni caso, il primo Presidente del Consiglio non parlamentare fu Carlo Azeglio Ciampi, nel 1993.